Art. 9.
(Istituzione dell'Organizzazione governativa nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 gennaio 2006, n. 38, è sostituito dal seguente:

      «1-bis. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, l'Organizzazione governativa nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, strutturato in distretti locali regionali, con il compito di coordinare le associazioni che operano nel settore della lotta alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale dei minori, di costituirsi parte civile nei procedimenti riguardanti la pedofilia e la pornografia minorile, di svolgere attività di vigilanza sulle problematiche relative alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale dei minori, di assicurare assistenza legale ai minori vittime di atti di pedofilia o di sfruttamento sessuale, di fornire assistenza psicologica in favore delle vittime di violenza sessuale minorile, di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione

 

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della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Organizzazione di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle pubbliche amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organizzazione nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui al comma 523 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Organizzazione e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2007 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

      2. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.